“Progetto di assorbimento” vincolante, anche al fine di valutare la congruità dell’offerta

(Tar Umbria, 19 febbraio 2021, n. 62)

In materia di appalti pubblici di servizi e corretta applicazione delle clausole sociali a protezione del personale dell’impresa uscente, importante sentenza del Tar dell’Umbria che, per primo in Italia, ha scrutinato la valenza del “progetto di assorbimento” introdotto dall’ANAC con le Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate con delibera n. 114 del 13.2.2019. 

E’ materia che ha impegnato una ricorrente giurisprudenza amministrativa, ma anche del giudice del lavoro, nella continua ricerca dei riferimenti utili a garantire un’equilibrata applicazione della clausola sociale, tra libertà dell’esercizio di impresa e protezione sociale possibile. Sino al varo di questa decisiva novità, che ha finalmente determinato stabile chiarezza nella sua concreta applicazione. 

La necessità di chiarire stabilmente come dare precisa applicazione alla sempre impegnativa ricerca dei giusti equilibri tra i predetti principi mediante lo strumento del progetto di assorbimento era stata sollevata dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, con il parere reso sullo schema delle richiamate Linee Guida dell’Anac. 

Quale significato e sua valenza è ben spiegato.

“6.6 Ciò chiarito quanto alle informazioni necessarie, la Commissione suggerisce altresì di prevedere che l’offerta debba contenere un vero e proprio “piano di compatibilità” o “progetto di assorbimento”, nel senso che essa debba illustrare in qual modo concretamente l’offerente, ove aggiudicatario, intenda rispettare la clausola sociale, ovvero, detto altrimenti, spiegare come e in che limiti la clausola stessa sia compatibile con l’organizzazione aziendale da lui prescelta. Tale piano di compatibilità dovrebbe anche rendere esplicito quale concreta condotta l’aggiudicatario intenda adottare per rispettare l’obbligo nei confronti dei lavoratori interessati, condotta che dovrebbe coincidere con la formulazione di una vera e propria proposta contrattuale. Infatti, se la clausola comporta un obbligo, sia pure limitato, di riassunzione, l’impresa secondo logica è tenuta formulare una proposta che contenga gli elementi essenziali del nuovo rapporto in termini di trattamento economico e inquadramento, unitamente all’indicazione di un termine per l’accettazione. Quest’obbligo di inserimento nell’offerta è in grado, da un lato, di consentire alla stazione appaltante di valutare l’effettiva volontà di rispettare la clausola, dall’altro offre maggiori garanzie al lavoratore, attraverso la previa individuazione degli elementi essenziali del contratto di lavoro.

Di contro, il bando di gara dovrebbe inserire tra i criteri di valutazione dell’offerta quello relativo alla valutazione del piano di compatibilità, assegnando tendenzialmente un punteggio maggiore, per tale profilo, all’offerta che maggiormente realizzi i fini cui la clausola tende.” (Cons. Stato, 26.10.2018, n. 2703)

Perciò, quel delicato equilibrio lo si può raggiungere facendolo liberamente esprimere dall’offerente in sede di gara, una volta fatte le sue verifiche sulla propria organizzazione aziendale. Quelle sue verifiche sono parte della gara, perché sia subito chiara quale potrà essere la sua applicazione della clausola sociale.

L’Anac, con le citate Linee Guida, ha pienamente raccolto quel lucido e risolutivo suggerimento, anche rafforzando la cogente portata del progetto di assorbimento, talmente rilevante da renderlo anche causa di esclusione nel caso di sua mancata presentazione. Con anche espresse responsabilità della stazione appaltante sulla sua precisa esecuzione.

Così all’art. 3, ultimo comma:

La stazione appaltante prevede, nella documentazione di gara, che il concorrente alleghi all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di cui al successivo punto 5.1. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto.”

Con la sentenza in esame, il Tar dell’Umbria ha riconosciuto valore vincolante al progetto di assorbimento depositato dall’offerente, non solo nei confronti dei lavoratori e nella prospettiva possano, poi, anche adire il giudice ordinario per il suo preciso rispetto, ma, ancor prima, già in sede di gara, al fine di valutare la congruità dell’offerta economica.

20 febbraio 2021

Avv. Francesco Calabrese

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