Il decreto “Cura Italia”, secondo cui “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato...”, ha dunque stabilito che contrarre il covid-19 in ambiente di lavoro, o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, è da considerarsi infortunio sul lavoro.
Ed in effetti l’Inail ha già riconosciuto formalmente un primo caso di infortunio mortale per contagio da covid-19, contratto sul lavoro, di un operatore sanitario in forza della cd. presunzione semplice di origine professionale.
In pratica l’origine del contagio è stata ricondotta in modo automatico all’esposizione subita durante l’attività lavorativa, senza la necessità di provare il nesso di causalità.
Tale presunzione è rinvenibile nella circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020, con cui si è sancita a tutti gli effetti la tutela di alcune categorie di lavoratori: in primis gli operatori sanitari e poi tutti coloro che operano in costante contatto con gli utenti/clienti (personale non sanitario che lavora nei nosocomi con mansioni di natura tecnica, di supporto, di pulizia, operatori del trasporto sanitario, ma anche lavoratori in front-office, banconisti, addetti alle vendite, cassieri….). (1)
La presunzione in uno con la situazione pandemica crea oggettivamente potenziali, molteplici situazioni di ulteriore, serio rischio per le imprese: la responsabilità “amministrativa” ex D.Lgs. n. 231/2001 (che in talune più gravi ipotesi può determinare financo la sospensione dall’esercizio dell’attività di impresa oltre al chiaro danno di immagine…).
Per evitare o ridurre i rischi di responsabilità “amministrativa” le aziende – adottando il modello ex 231, ovvero adeguandolo se già predisposto – possono individuare nuovi modelli di organizzazione fondati su procedure e regole che almeno in questa prima fase emergenziale possono essere dedotti dal Protocollo tra Governo e parti sociali “di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” (14/03/2020) che, pur senza avere valore di norma, contiene tuttavia una serie di linee guida finalizzate a garantire adeguati livelli di protezione alle persone presenti all’interno degli spazi aziendali e, naturalmente, la salubrità dell’ambiente. Tali obiettivi in ogni caso vanno già perseguiti per la prosecuzione delle attività lavorative. (2)
Ai fini dell’esonero da responsabilità ex 231, l’impresa dovrà dimostrare di aver adottato e adeguatamente attuato tutte le misure idonee a prevenire il contagio. Il mancato adeguamento agli interventi previsti dalla normativa d’emergenza e il vantaggio derivante da tale omissione (secondo la giurisprudenza prevalente è sufficiente anche il mero risparmio dei costi per l’adozione delle misure di protezione), fanno infatti sorgere in capo all’impresa la responsabilità per gli infortuni derivanti dalla contrazione del contagio stesso (lesioni gravi, o gravissime, o omicidio colposo ex art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001).
Avv. Pietro Laffranco
5 maggio 2020